Scarico a parete, tanto voluto quanto indesiderato

Scarico a parete, tanto voluto quanto indesiderato

Progetto

A chiunque di noi, al momento di ristrutturare l’appartamento viene posto il quesito: -Dove avevi pensato di mettere la caldaia?-, e senza pensare minimamente al profondo significato della domanda rispondiamo: -Qui, indicando  il posto più nascosto di tutta la nostra proprietà, pensando di non ci farò mai niente lì…

Probabilmente non è proprio così, comunque il quadretto sopra riportato non è poi così distante dalla realtà, a scuola ci insegnavano che l’edificio nasceva intorno alle necessità e ai servizi, una buona progettazione partiva dalle necessità sia dell’utenza che dai sistemi atti a soddisfarne le necessità. In pratica si potrebbe pensare di prendere un foglio bianco disegnare l’arredamento della cucina, della camera da letto, e tutto il resto, pensando il tutto senza limiti, senza muri e senza finestre, una volta che gli schemi, i percorsi e la funzionalità sono raggiunti, si racchiude il tutto all’interno dei muri, delle finestre, e i restanti vincoli esterni diventano integrati con il resto.

Se si potesse operare veramente in questa maniera il problema dello scarico a parete non esisterebbe, proprio perché in fase di progettazione avremmo talmente tanta libertà di poter sicuramente portare lo scarico dei fumi al tetto, magari anche attraversando il centro della camera da letto. Nessuno ci vieterebbe di esaltare la nostra creatività realizzando attorno alla canna fumaria una scrivania circolare con delle mensole per libri sorrette dalla stessa canna fumaria, che nella fattispecie sarebbe diventata la parte più importante del nostro arredamento dell’ambiente.

Tutto questo non è sempre realizzabile e il più delle volte ci troviamo a cercare di fare il possibile per portare con il nostro scarico fumi sul tetto per poi desistere e vertere verso lo scarico in facciata, che in fin dei conti poi è molto più economico e non merita migliaia d’euro.

La normativa tecnica in questi ultimi anni ha voluto dare delle direttive piuttosto precise per far sì che la scelta intrapresa sia la migliore, anche alla luce della tecnologia che avanza, ma ripercorriamo insieme i passaggi per vedere cosa è successo.

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Nei secoli scorsi, quando si riscaldavano le case con carbone o legna era proprio impensabile non portare i fumi a scaricare sul tetto, infatti il nostro patrimonio edilizio mostra ancora uno o più camini a servizio delle vecchie abitazioni. Dal dopoguerra la situazione è cambiata, sia perché alla concezione di casa si è affiancata la vita d’appartamento, sia perché i nuovi generatori di energia hanno iniziato ad utilizzare gpl o metano.

Così si è iniziato a scaricare in facciata, e tra le diverse disposizioni che si sono avvicendate siamo arrivati al Dpr 412/93 all’art.5 comma 9,  integrato dal Dpr 551/99 specificava che gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, con sbocco sopra il tetto dell’edificio in queste diverse situazioni:

  • Nel caso di nuove istallazioni di impianti termici, anche al servizio delle singole unità immobiliari
  • Nelle ristrutturazioni di impianti termici centralizzati
  • Nelle ristrutturazioni totali degli impianti termici individuali, appartenenti ad uno stesso edificio
  • Nella trasformazione da impianto termico centralizzato a impianti individuali
  • In impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall’impianto centralizzato.

Chiaramente non mancavano le deroghe in caso di mera sostituzione del generatore di calore individuale. Inoltre, purché venisse istallato un generatore di calore appartenente alla classe meno inquinante prevista in Uni En 297, si poteva derogare anche per:

  • Singole ristrutturazioni di impianti individuali già esistenti, che non disponevano di camini con sbocco sopra il tetto, funzionanti con apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
  • Per nuove installazioni in edifici “storici” precedentemente mai dotati di alcun tipo di impianto termico.

Il DPR 412/93 richiamava inoltre le eventuali disposizioni locali o comunali più restrittive.

Scarico a parete 2

Con l’entrata in vigore della Legge n.221 del 17 dicembre 2012 il quadro normativo cambia, probabilmente anche alla luce delle nuove tecnologie, è così possibile scaricare a parete con caldaie a condensazione (ad alta efficienza e bassi NOx) sia nei condomini che nelle unità abitative singole, senza più dover sottostare alle restrizioni delle casistiche precedentemente previste, ma tenendo comunque presenti le limitazioni della normativa tecnica UNI 7129 e le limitazioni  di cui molti comuni nel tempo si erano internamente  dotati.

Si era voluto con questa legge, (misure urgenti per la crescita del paese) dare un’impronta sostanzialmente diversa rispetto al passato, ma nel giro di pochi mesi, questa intenzione parlamentare, ha dato ampio spazio alle contestazioni, proprio per le situazioni complicate che avrebbe riportato.

Così a distanza di pochi mesi arrivano nuovi e insindacabili chiarimenti sull’argomento, probabilmente ci si era resi conto che si sarebbero messe in archivio tutti quei documenti e trattati che auspicavano lo scarico a tetto a vantaggio di un minor inquinamento a terra, ma sarebbero apparse migliaia di contestazioni tra i condomini che cercavano di difendere la propria libertà, distruggendo ogni rapporto di buon vicinato, solo perché uno di loro era stato “libero di mettere” un tubo fuori dal muro sotto la finestra di tutti.

Così in meno di 8 mesi si torna alle disposizioni impartite venti anni prima, e questa volta lo si fa’ con una forza maggiore, infatti per la prima volta, come vedremo più avanti viene richiesta un asseverazione a firma di un tecnico che attesta l’impossibilità ad andare sul tetto.

Vediamo quindi nel dettaglio l’attuale situazione normativa riguardante gli scarichi in facciata:

La legge che ha riportato ordine alle cose è la L90 del 2013 all’art 17 bis, sostituisce nuovamente il comma 9 dell’art. 5 del Dpr 412/93 con:

“9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 Agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. E’ possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i termini di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai comma 9, 9-bis e 9-ter»”

Di fatto viene sottolineato che lo sbocco dei prodotti della combustione deve avvenire sopra il tetto dell’edificio, e questa volta non vi è più distinzione tra edifici, sono tutti racchiusi sotto il nome edificio, si specifica chiaramente che i comuni non allineati con tale normativa devono ricorrere ai ripari.

Le deroghe non mancano, ma è chiaro che vanno viste come eccezioni della regola base, alle quali si può fare riferimento solo in determinate condizioni. Tra le deroghe è possibile sostituire un generatore di calore che precedentemente scaricava a parete, lo può fare senza necessariamente portare lo scarico a tetto, viene dato un po’ di respiro nel caso di edifici “storici” e non è da interpretare “tutti gli edifici”, ma solo quelli asserviti da norme specifiche che li tutelano.  Inoltre si amplia la casistica, ma questa volta non deve succedere senza controllo, sarà un professionista che deve asseverare l’impossibilità tecnica a scaricare sul tetto, questa deve essere dimostrata e dimostrabile.

Nei casi di deroga è obbligatorio istallare generatori di calore a gas per valori di prestazione energetica e di emissioni che appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, e questa indicazione in qualche maniera era già indicata nella 413, dove di leggeva per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297.

A differenza della 413 nella legge 90 viene inserito anche il valore di prestazione energetica, molto sentito in questi ultimi anni e rappresentato con etichette energetiche di tutti i tipi, ma tutte molto chiare. Rileggendo quindi le limitazioni si potrebbe pensare che per valori di prestazione energetica, il generatore deve essere avere almeno 4 stelle e una classe di emissione NOx pari a 5, chiarendo che la caldaia istallata doveva essere al massimo della classificazione in ogni categoria, proprio con la filosofia che la normativa si adatta all’avanzare della tecnologia. La L90 è stata accolta come chiarificatrice in ambito di scarichi a parete, ma ha posto subito dubbi interpretativi che avrebbero inciso sulla vendita del parco macchine esistenti, quindi sono stati prontamente posti, il 1° ottobre 2013 al Ministero dello Sviluppo Economico tre quesiti interpretativi, per i quali il ministero ha fornito la propria interpretazione nel giro di una trentina di giorni.

Successivamente a questo chiarimento, di impatto modesto, c’è stata una seconda interpretazione molto più incisiva, datata 18 dicembre 2013. Il Ministero  ha chiarito che in caso di sostituzione dei generatori esistenti i nuovi generatori devono possedere i seguenti requisiti minimi:

  • Avere un rendimento termico maggiore o uguale a 90+2log (Pn), in corrispondenza di un carico termico pari al 100% della potenza termica utile
  • appartenere alla classe 4 o 5 di emissione NOx

Sono così tornate “utilizzabili” anche le caldaie in classe 4, non a condensazione, modificando completamente il significato attribuito dallo scrivente al paragrafo precedente che aveva assimilato il 4 alle stelle e il 5 al rendimento energetico.

Anche se nel presente articolo è stato dato ampio spazio alle deroghe, si sottolinea nuovamente che la normativa italiana, in linea con le normative europee, impone lo scarico dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto e in caso di deroga la caldaia istallata deve avere almeno un rendimento di 90+2log (Pn) oltre a una classe di emissione di N0x maggiore o uguale a 4. Rimangono comunque valide le distanze minime indicate nella 7129/2008 per impianti con generatori di calore minori di 35 Kw e le indicazioni contenute all’interno della 11528/2014 per generatori di potenza compresa tra 35 e 70 Kw.

Distanze da rispettare per il posizionamento dei terminali di scarico, per apparecchi muniti di ventilatore.

Distanze scarico a parete

 

Aggiornamento Luglio 2014

Il D.lgs n.102 pubblicato in gazzetta ufficiale a Luglio 2014 modifica nuovamente lo scenario, modificando il comma 9-bis dell’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 aggiungendo due ulteriori lettere:

  • d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
  • e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

E sostituendo il comma 9-ter con il seguente:
«9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:

  • i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
  • ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
  • iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
  • iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.».

In pratica sono stati introdotti due ulteriori casi di deroga, è sono state chiarite nel dettaglio le caratteristiche che i generatori devono avere, a seconda del caso di deroga in cui rientrano.

 

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