Impianti termici oltre 35 kW

Impianti termici oltre 35 kW

La centrale termica

In questo articolo ci proponiamo di analizzare i principali aspetti legati a impianti con somma delle potenze termiche di oltre 35 kw, non tanto per entrare nel dettaglio della progettazione e realizzazione, ma piuttosto per individuare i casi in cui è obbligatoria la centrale termica è/o pratica Inail.

Superato un certo valore di soglia, potenza termica dell’impianto maggiore di 35 Kw, le disposizioni da mettere in atto (e che vogliamo mettere a confronto) sul nostro impianto termico sono di due tipi:

  • Regole tecniche di prevenzioni incendi, riguardanti la sicurezza del locale di installazione degli apparecchi: DM 16 aprile 1996, DM 28 aprile 2005;
  • Regole di prevenzione infortuni per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperature non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica DM 1 dicembre 1975 (Raccolta R).

Il fattore che accomuna i due settori normativi è la potenza termica dell’impianto, superata la quale è obbligatorio il rispetto di entrambe le normative, ma questo non deve trarci in inganno permettendoci di trattare sempre ed in ogni caso i due aspetti separatamente.

Le regole tecniche di prevenzione incendi si differenziano in base al tipo di combustibile del generatore di calore, il decreto ministeriale del 1996 si applica a impianti termici  alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar, mentre il decreto ministeriale del 2005 si applica a impianti termici alimentati da combustibili liquidi.

Per impianti alimentati a combustibile solidi non è mai stato pubblicato un apposito decreto, l’unico riferimento, tutt’oggi valido, è una circolare (VVF n. 52/829), che al punto 5.1 assimila – ai fini della prevenzione incendi-  gli impianti alimentati con combustibili solidi agli impianti alimentati a combustibile liquido.

Non entriamo nel dettaglio dei singoli decreti, che del resto sono molto simili, ma ne riportiamo solo un piccolo sunto per evidenziarne la filosofia: gli impianti sono realizzati in modo da evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile, limitare, in caso di incendio, danni a persone o ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti e consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

Per raggiungere questi obiettivi i decreti impongono specifiche disposizioni per il locale d’installazione dell’apparecchio (centrale termica), indicandone l’accesso, l’ubicazione, le caratteristiche costruttive ecc…

Il decreto (DM 16 aprile 1996) indica:

Più apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. All’interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno e le lavabiancheria.

 

Si evince quindi che due caldaie da 28 kW, destinate a due distinti appartamenti, ma installate nel medesimo locale o in locali comunicanti, costruiscono un impianto di portata termica superiore al limite di soglia per il quale deve essere predisposta la centrale termica. Unico sistema per non applicare le prescrizioni di prevenzioni incendi secondo il decreto ministeriale è porre i generatori in locali ben distinti e non comunicanti.

Esempio completamente differente è quello dell’installazione nel medesimo locale di una caldaia di 28 kW ed un piano cottura da 12 kw, in questo caso non devono essere sommate le potenze termiche dei singoli apparecchi, pertanto superando anche di gran lunga i 35 kw, non è necessario costituire il locale centrale termica.

Chiarito ed esemplificato quanto sopra possiamo, in via semplificativa, porre l’attenzione esclusivamente alla somma delle portate termiche dei singoli generatori di calore. Fino a qualche anno fa gli impianti erano dotati di un singolo generatore di calore, ma oggi, con il ritorno alla diffusione delle biomasse, questo non è poi così scontato.

Se si dovesse affiancare alla vecchia caldaia a gas una caldaia a pellet è opportuno porre l’attenzione alla collocazione dei generatori che non devono essere posizionati nello stesso locale o in locale comunicante, altrimenti scatta l’obbligo di adeguamento del locale a centrale termica.


Il caso potrebbe anche essere più banale, come quello di una caldaia a metano nascosta dietro ai pensili della cucina e caminetto in soggiorno (direttamente comunicante con la cucina) che decidiamo di trasformare in termocamino e successivo collegamento all’impianto a radiatori. Con questa configurazione l’unica soluzione impiantistica è quella di distanziare i due generatori, ad esempio spostando la caldaia a metano in un locale non comunicante con il soggiorno, magari installandola all’esterno del fabbricato.

Prevenzione incendi

Analizzato l’aspetto prevenzione incendi, c’è da curare la parte relativa alla prevenzione degli infortuni per acqua calda sotto pressione (Raccolta R), in questo caso non si va a valutare il locale di installazione degli apparecchi, ma si prende in considerazione quello che succede a valle del generatore, lato impianto di distribuzione.

Se l’impianto di riscaldamento utilizza acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C e potenza nominale massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35kW, la progettazione dell’impianto dovrà essere effettuata a firma di un tecnico abilitato, a norma delle disposizioni in vigore, il quale avrà cura di provvedere al deposito della pratica presso l’Inail (ex. Ispesl). Sarà successivamente compito dell’Inail provvedere all’esame della rispondenza del progetto alle norme vigenti, comunicandone l’esito al richiedente e provvedendo all’omologazione dell’impianto. Sottolineiamo infine che la componentistica presente sull’impianto dovrà essere dotata di certificato di taratura Ispesl.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni impianto superiore a 35 kW dovrà essere dotato di:

  • Vaso d’espansione (aperto o chiuso)
  • Termometro
  • Manometro
  • Termostato di regolazione e di blocco
  • Pressostato
  • Flussostato
  • Valvola di sicurezza
  • Valvola di scarico termico
  • Valvola di intercettazione combustibile

Per ovviare alle disposizioni della raccolta R, l’unica alternativa è fare in maniera che l’impianto idraulico non ricada nel campo di applicabilità delle legge e per fare questo, avendo generatori di potenza complessiva maggiore di 35 kW, l’unica maniera e disconnettere fisicamente i fluidi dei due impianti tramite uno scambiatore.

Non sono accettati dispositivi elettrici o elettronici che impediscano il contemporaneo funzionamento dei due diversi generatori, l’unica soluzione è quella della separazione degli impianti eseguita con uno scambiatore di calore: apparecchiature termiche che anno la funzione di consentire il mutuo scambio energetico (sotto forma di calore) tra due fluidi in movimento attraverso una superficie che ne impedisce il mescolamento.

Avendo cura di separare i locali di installazione degli apparecchi e disconnettere fisicamente la parte idraulica dei due generatori si può ovviare all’obbligo di costituire la centrale termica e gli obblighi previsti nella raccolta R.

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