Il 2015 e i gas fluorurati

Il 2015 e i gas fluorurati

L’inizio del 2015 è stato caratterizzato dall’entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) n.517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, il regolamento abroga il precedente regolamento n. 842 del 2006, rivedendolo e riprendendolo in gran parte, ottenendo così una vera e propria revisione del precedente regolamento, rafforzandolo sotto molti aspetti e imponendo nuovi limiti che precedentemente non erano previsti.

Il nuovo regolamento n.517/2014 si affianca al dpr n.43, gennaio 2012, che disciplina le modalità d’attuazione dei regolamenti europei, individuando nello specifico le autorità competenti e le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese.

Prima di passare ad analizzare le novità introdotte ripercorriamo gli aspetti legislativi del settore; per poter operare su impianti contenenti o destinati a contenere fgas l’impresa deve essere certificata, e deve utilizzare personale certificato, comunemente chiamato patentino frigorista, le due certificazioni non sono scindibili ed in ogni caso è necessario che sussistano entrambe.

Gli iter per l’ottenimento del “patentino del frigorista” e per certificazione aziendale sono costituiti dalla preliminare iscrizione al registro fgas. L’iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica tramite il portale fgas, la domanda deve essere presentata con firma digitale apposta al momento dell’invio dal legale rappresentante dell’impresa o dalla persona oppure da soggetto terzo (commercialista, associazione di categoria ecc.) a seguito di procura in carta semplice.

A seguito dell’inscrizione al registro il candidato deve conseguire, con esito positivo, un esame teorico e pratico ottenendo la certificazione personale, rilasciata da un organismo di certificazione. Le prove d’esame sono spesso precedute da un corso di preparazione/approfondimento degli argomenti trattati in sede di esame; il corso non è obbligatorio ma considerando i vari aspetti tecnici analizzati, ne consiglia la frequenza.

InstallatorePer le attività di installazione manutenzione riparazione ecc. le imprese possono operare solo se in possesso della certificazione di impresa rilasciata da un ente certificatore, che certifica il possesso dei requisisti ad operare come la qualifica del personale, requisiti sulle procedure operative e i requisiti riguardo alla strumentazione in dotazione dell’impresa.

Il patentino frigorista e la certificazione aziendale hanno reciprocamente validità decennale e quinquennale, in ambedue i casi è previsto un rinnovo “documentale”, la validità della certificazione personale e di impresa è rintracciabile attraverso il portale fgas, indicando gli estremi della persona o della ditta, il portale è un vero e propio database contenente i nominativi di tutte le ditte abilitate,  indicando inoltre categorie e scadende delle abilitazioni.

La strumentazione destinata alle misurazioni di grandezze fisiche, termometro, manometro, bilancia, e tester, deve essere periodicamente soggetta a taratura, operazione di comparazione tra la misura effettuata dallo strumento da tarare e la misura di uno strumento campione preso a riferimento, si sottolinea che la taratura non comprende alcun tipo di regolazione sulla strumentazione, ma solo una certificazione della corretta misurazione ottenuta per comparazione. Devono essere soggetti a taratura anche gli strumenti appena acquistati.

Il regolamento chiarisce che per opere di installazione, manutenzione, assistenza, controlli perdite, riparazione e smantellamento, devono essere eseguite da ditte in possesso del patentino personale e certificazione aziendale, nella definizione di installazione si parla di attività su circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati, sottolineando così che la predisposizione di impianti di condizionamento (semplice stesura delle tubazioni) rientra nella suddetta definizione e pertanto deve essere eseguita da ditta certificata.

Chiarito il concetto di patentino personale e certificazione aziendale passiamo ad analizzare i contenuti innovativi introdotti dal nuovo regolamento, sottolineiamo che comunque la regolamentazione continua ad applicarsi ai gas o miscele che contengono HFC PFC SF6, rimanendo esclusi dalla trattazione gas ozonolesivi come l’R22 e alti gas come l’ammoniaca impiegati nel campo del condizionamento, gas non dannosi rispetto all’effetto serra. Con questa precisazione si vuole chiarire che di fatto non esiste una corrispondenza univoca tra la lettera “C” della visura camerale, e l’abilitazione all’utilizzo dei gas fluorurati; di fatto la lettera “C” abilita alla installazione di impianti di refrigerazione di qualsiasi natura, ma nel caso di impianti contenenti gas fluorurati il campo è più restrittivo e pertanto in questo caso l’installatore deve essere in possesso delle certificazioni sopra descritte.

Il nuovo regolamento impone all’operatore di prendere precauzioni per prevenire le perdite e eventualmente ripararle senza ingiustificato ritardo, non assoggettando più l’intervento di riparazione ad aspetti tecnico-economici come avveniva in passato.

Sono state introdotte nuove soglie in vigore dal 2017 per i controlli sugli impianti, quest’ultimi saranno caratterizzati in base al loro “vero potere inquinante” individuato in tonnellate equivalenti di C02, che dipendono sia dalla quantità di gas contenuto all’interno degli impianti che dal GWP  caratteristica di ogni tipo di gas, si abbandonerà così il concetto di contenuto di gas in chilogrammi passando ad una classificazione più realistica basata sul vero valore di emissione climalterante potenziale degli impianti.

Il limite per adempimenti di controllo sugli impianti dal 2017 sarà impostato a 5 tonnellate di C02 eq, oltre a questo valore l’impianto sarà soggetto a periodico controllo delle perdite, alla tenuta del registro dell’apparecchiatura, e alla dichiarazione all’ISPRA, il limite attuale è di 3 Kg di gas. Con la nuova classificazione un impianto caricato a R134a va sopra soglia con 3,5 Kg di gas, un impianto con R32 (caratterizzato da un basso GWP) passa sopra soglia oltre i 7,41 Kg, mentre rientra sopra soglia un impianto caricato con appena 2,40 Kg di gas R410A, quindi tutti gli attuali impianti con almento 2,4 Kg di R410A dal 2017 saranno soggetti al controllo obbligatorio delle perdite.

Tra le limitazioni imposte dal regolamento troviamo anche vincoli sulla vendita dei gas fluorurati e sulle apparecchiature; il gas può essere venduto solo a ditte in possesso della certificazione personale e della certificazione aziendale, il venditore dovrà segnare su un apposito registro le quantità vendute e il certificato dell’impresa che l’ha acquistato, tali registri devono essere mantenuti a disposizione delle autorità competenti per 5 anni.

Riguardo alle apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati, il regolamento europeo specifica che tali apparecchiature devono essere vendute agli utilizzatori finali qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da impresa certificata, responsabilizzando così il venditore a sincerarsi che l’attrezzatura da lui distribuita sia installata da ditta certificata.

Un ultima restrizione introdotta è stata una serie di scadenze finalizzare all’eliminazione dei gas HFC incentivando apparecchiature con gas refrigeranti naturali, questa fase di graduale di riduzione dal mercato di gas HFC inizia sin da subito, vietando la vendita di frigoriferi e congelatori domestici che contengano HFC con GWP maggiori di 150, e dal 2022 vietandone la vendita anche ai frigoriferi e congelatori commerciali. Dal 2020 le apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale superiore a 2500 dovranno essere rimosse dal mercato, ad eccezione delle apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a -50°; terminiamo questa breve analisi del calendario phase down sottolineando che dal 2025 i monosplit contenenti meno di 3 Kg di gas, devono essere caricati con gas caratterizzati da GWP minore di 750.

LeggeDoveroso a questo punto fare anche una veloce analisi su quelle che sono le sanzioni, gli stati membri dovranno emanare sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento adottando tutti i provvedimenti necessari per garantire l’applicazione di tali norme. Il regolamento specifica inoltre che le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, ma ad oggi, nonostante il ministero dell’ambiente abbia più volte dimostrato in questi ultimi mesi il suo interesse in tal senso, un decreto sanzionatorio non si è ancora visto.

Aspetto differente sono le sanzioni previste dal Dlgs n.26 del 2013 per l’installazione e manutenzione dell’impianto, qui si parla di sanzionati fino a 100’000 euro rivolte agli operatori che non fanno eseguire controlli periodici e riparazione delle perdite a personale non in possesso dei certificati pertinenti, o che non ottemperano alle disposizioni di tenuta dei registri. Stesso ordine di grandezza pecuniaria spetta a imprese che effettuano operazioni di predisposizione, installazione, assistenza, manutenzione, controllo perdite, riparazione, smantellamento di impianti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati, non in possesso dei certificati pertinenti.

Concludiamo la nostra breve trattazione riportando alcuni link

www.fgas.it Portale del registro Fgas

www.idrotiforma.it Portale di formazione, attraverso il quale è possibile conseguire la certificazione personale e aziendale fgas.

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