Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

Agevolazione fiscali R1

Da indiscrezioni di fine Novembre si era intuito che ci fosse la possibilità per tutto il 2014 di accedere agli incentivi statali collegati al risparmio energetico, con la legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) si è avuta la conferma sulla proroga della detrazione fiscale in misura del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Si sottolinea che l’estensione dei termini riguarda, oltre agli interventi sulle singole unità immobiliari, per le quali i termini sono prorogati al 31 dicembre 2014 anche gli interventi sulle parti comuni di edifici, in questo caso l’intervallo temporale di agevolazione fiscale è esteso fino al 30 Giugno 2015. All’articolo 139 della suddetta legge sono specificati i nuovi termini per la proroga, continuano a rimanere invariati i soggetti, gli interventi e le modalità di richiesta d’accesso ai benefici, quindi si può fare riferimento alle norme precedenti (legge 296/06, Finanziaria 2007 e successive), riportate per sommi capi nei paragrafi a seguire. L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è riconosciuta quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica di un edificio esistente.

Gli interventi agevolati devono ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, o aumentando la coibentazione dell’involucro edilizio tramite nuovi infissi più performanti o eseguendo interventi di coibentazione, è valorizzato anche lo sfruttamento dell’energia solare tramite pannelli solari e la sostituzione di caldaie a bassi rendimenti, a fronte dell’acquisto di sistemi di produzione di calore tecnologicamente più evoluti (Caldaie a condensazione, pompe di calore).

Tabella_incentivi

 

Gli edifici oggetto dell’intervento devono essere esistenti, la prova dell’esistenza è fornita dall’inscrizione al catasto, non sono così compresi riqualificazioni effettuate durante la fase di costruzione dell’immobile. Per accedere alle agevolazioni sugli impianti di riscaldamento, gli edifici devono essere già dotati di un impianto di riscaldamento. Possono fruire delle detrazioni le persone fisiche e soggetti titolari di reddito d’impresa, non necessariamente tra le persone fisiche ci deve essere il diritto di proprietà sul bene oggetto d’intervento, ma è sufficiente dimostrare di avere un diritto reale sull’immobile, affitto o comodato. Inoltre in caso di variazione della titolarità dell’immobile, le quote di detrazione residue, non utilizzate, potranno essere fruite dal nuovo titolare.

Per accedere all’incentivo, si deve certificare con un’asseverazione che gli interventi di riqualificazione energetica rispettino i valori definiti dal d.m. 19 Febbraio 2007 e dal d.m.  11 Marzo 2008 e s.m.i. Per gli interventi di climatizzazione invernale, l’asseverazione deve certificare che sono stati rispettati i limiti dell’art 9 del 19/02/2007, inoltre per gli interventi d’installazione di pompe di calore (sostituzione di generatore esistente) il COP e EER devono rispettare i valori minimi indicati dall’allegato I del d.m. 06 Agosto 2009, eventualmente ridotti del 5 % se dotati di inverter.

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